Invalidità
civile e provvidenze economiche |
Tutte
le persone con sindrome di Down hanno diritto al riconoscimento
dell'invalidità civile.
La
percentuale di invalidità minima prevista dalla legge è
il 75% per i maggiorenni (questa corrisponde di fatto per i minori
alla difficoltà persistente a svolgere le funzioni e i
compiti della propria età). A partire da tale percentuale
corrisponde l'erogazione di diverse forme di provvidenze economiche.
Minorenni
Per quanto riguarda i minori, le provvidenze economiche previste
sono di due tipi, alternative tra loro:
·
Indennità
di frequenza:
viene concessa ai minori cui sul verbale sia stata riconosciuta
la "difficoltà persistente a svolgere
le funzioni e i compiti della propria età";
altri requisiti necessari sono la frequenza negli asili nido, nella scuola
o presso centri riabilitativi pubblici o privati (purché
convenzionati) e, ancora, il minore non deve superare un
limite di reddito personale, fissato annualmente, che si
attesta intorno ai 3.800.00 euro. Per ottenere il pagamento
di questa provvidenza economica, che viene pagata per le
mensilità nelle quali il minore frequenta il nido, la scuola
o il centro, occorre presentare all'ente erogatore (quindi all'INPS) autocertificazione
o certificati rilasciati dalle suddette strutture attestanti
la reale frequenza del minore.
Indennità
di accompagnamento: viene concessa ai minori
cui sul verbale sia stata riconosciuta la "totale
inabilità con la necessità di assistenza continua
non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della
vita"; non è concessa a chi è
ricoverato in istituto; non sono richiesti altri requisiti. |
Maggiorenni
Per quanto riguarda i maggiorenni le provvidenze economiche sono
di tre tipi:
Assegno
mensile: viene concessa a coloro cui sia stata
riconosciuta una percentuale di invalidità compresa
tra il 75% e il 99%, risultino disoccupati e non superino
il 65mo anno di età. L'erogazione dell'assegno mensile
è subordinata ad un limite di reddito, fissato annualmente,
che si aggira intorno ai 3.800.00 euro. L'assegno mensile
è alternativo alle altre due provvidenze economiche
previste per i maggiorenni.
Pensione di inabilità:
viene concessa a coloro cui sia stata riconosciuta la "totale
inabilità lavorativa", quindi il 100% di invalidità.
E' pagata in 13 mensilità, il titolare non deve superare
il 65mo anno di età e anche la pensione è
vincolata ad un limite di reddito personale, fissato annualmente,
che si aggira intorno ai 13.000.00 euro. La pensione
è sempre alternativa all'assegno mensile.
Indennità di accompagnamento:
viene concessa a coloro cui sia stato riconosciuto il "100%
di inabilità lavorativa con necessità di assistenza
continua, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani
della vita". In questo caso al titolare viene pagata
anche la pensione di inabilità (sempreché
non superi il limite di reddito fissato per quest'ultima). |
Gli
importi per il 2003 sono:
per l'indennità di accompagnamento: 431.19 euro;
per tutte le altre provvidenze: 223.90 euro.
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